LEGGE ARTIGIANI ( LEGGE 949/52 art.37 )
La Legge Artigiancassa 949/52, stabilisce i finanziamenti per:
- Costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento laboratorio
- Acquisto di macchinari, attrezzature e automezzi
- Formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti
I finanziamenti possono essere sia ipotecari che chirografari
E dedicato a :
- Tutte le imprese artigiane ai sensi della Legge 8 Agosto 1985 n. 443 e successive, compresi i Consorzi e le Società consortili, costituiti anche in forma di Cooperativa.
- Le imprese artigiane devono figurare iscritte all'apposito Albo presso le C.C.I.A.
- Le informazioni relative alla durata del finanziamento, durata e determinazione del contributo interessi, tasso, modalità di rimborso e garanzie richieste sono indicate negli specifici regolamenti e si differenziano a seconda che si faccia riferimento al vecchio o al nuovo regolamento.









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